A cura di F. Criscuoli e A. Dubini (partecipanti in area Legale)

L’arbitro bancario finanziario è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie tra clienti e banche o altri intermediari finanziari. Questo istituto è entrato a far parte dell’ordinamento italiano nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB).

L’utente bancario non è ovviamente obbligato ad avvalersi della procedura prevista dall’art. 128-bis t.u.b. essa è solo un’alternativa al procedimento ordinario e alla mediazione civile prevista dal d.lgs. n. 28/2010.

Possono rivolgersi all’ABF solo i clienti, cioè coloro che hanno un rapporto contrattuale o sono entrati in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. In questa categoria non vengono considerati i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento.

L’Arbitro Bancario Finanziario ha competenza riguardo a controversie relative ad operazioni e servizi bancari/finanziari intercorse tra cliente e intermediario ma sono escluse quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento.

In particolare, l’ABF decide su contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Qualora la richiesta del ricorrente riguardi una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’ABF solo se l’importo richiesto non risulti essere superiore ad € 100.000,00.

Nella proposizione della domanda esiste anche un limite temporale, l’ABF non è competente per le controversie sorte prima del 1° gennaio 2009. Nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all’autorità giudiziaria o sia già all’esame di mediatori non è possibile ricorrere all’arbitro bancario finanziario, è invece possibile ricorrervi in seguito, nel caso in cui la procedura di mediazione non vada a buon fine.

Un altro requisito di ammissibilità all’ABF sta poi nel fatto che il cliente deve preventivamente inoltrare un formale reclamo all’intermediario, il quale deve descrivere i fatti che in seguito saranno oggetto del riscorso.

Si potrà adire l’ABF solo dopo la eventuale risposta negativa al reclamo da parte dell’intermediario oppure dopo 30 giorni senza aver mai ricevuto alcun riscontro. Dopodiché entro 12 mesi dalla risposta (o dallo scadere dei 30 giorni di silenzio da parte dell’intermediario) è possibile presentare il ricorso, nel caso questo non avvenga entro il termine tassativo di un anno occorrerà inoltrare un nuovo reclamo prima di avviare il procedimento arbitrale.

Ogni collegio arbitrale è composto da cinque membri, il presidente e due membri sono designati dalla Banca d’Italia, un membro è designato dalle associazioni degli intermediari e un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti. La presenza di un’istituzione indipendente e di garanzia come la Banca d’Italia ha favorito lo sviluppo dell’Arbitro Bancario Finanziario rispetto ad altri metodi di risoluzione delle controversie in ambito bancario. Un’ulteriore caratteristica che ha favorito l’ABF rispetto alla mediazione è l’alto livello di competenza e specializzazione degli arbitri che compongono il collegio.

L’ABF emette una decisione, essa pur non essendo vincolante ha un elevato tasso di adesione da parte degli intermediari finanziari. La decisione viene presa dal collegio arbitrale esclusivamente sulla documentazione presentata, i cinque membri decidono a maggioranza e motivano la propria decisione; in caso di accoglimento del ricorso o viene fissato un termine entro il quale l’intermediario è tenuto ad adempiere o in alternativa nel caso non venga fissata una data precisa, il termine per l’adempimento della decisione è di 30 giorni. In caso di inadempimento da parte dell’intermediario, ne viene data notizia su un apposito elenco sul sito internet dell’arbitrato bancario finanziario, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario con un conseguente danno reputazionale per l’istituto inadempiente. Qualora la decisione non venga ritenuta soddisfacente dalle parti, è sempre possibile il ricorso al giudice ordinario.

L’Arbitro Bancario Finanziario era inizialmente strutturato in tre collegi (Milano, Roma, Napoli) poi dato l’elevato numero di richieste pervenute, il legislatore dal dicembre 2016 ha attivato altri quattro collegi (Torino, Bologna, Bari, Palermo).

Gli aspetti positivi della procedura di arbitrato bancario finanziario sono:

  • la semplicità: la domanda può essere presentata dal cliente direttamente sul portale dell’Arbitro Bancario Finanziario, non è necessario il ricorso all’assistenza legale da parte del cliente
  • l’economicità: il ricorso prevede un contributo di 20 euro, il quale verrà restituito dall’intermediario nel caso il ricorso presentato dal cliente venga accolto
  • la rapidità: i tempi della controversia sono prestabiliti. La durata della procedura, anche in considerazione della complessità del contenzioso, può essere al massimo di 270 giorni (90 per il completamento del fascicolo, 90 per la conclusione della procedura, prorogabili di altri 90 in caso di complessità).

Nel 2017 i ricorsi sono risultati essere 30.664 il 42% in più rispetto all’anno precedente, l’incremento è dovuto principalmente all’apertura dei nuovi collegi in Italia. La maggior parte dei procedimenti ha riguardato i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e più in generale il credito ai consumatori.

La maggior parte delle decisioni prese dai collegi ha avuto un esito sostanzialmente favorevole al cliente; in parte le procedure si sono concluse con l’accoglimento delle richieste e in parte il ricorso è stato cessato per un accordo tra le parti. I motivi che hanno comportato il respingimento delle istanze da parte dei collegi sono da ricercarsi nelle infondate o non adeguatamente provate ragioni del cliente, oppure nel mancato rispetto delle regole procedurali. Nei casi di accoglimento della domanda, i collegi hanno riconosciuto alla clientela ricorrente, escludendo i casi in cui la controversia è cessata per un accordo tra le parti, 19 milioni di euro. Gli importi maggiori delle restituzioni hanno riguardato i depositi di risparmio e mutui.

Le decisioni dell’arbitro bancario finanziario non sono vincolanti per le parti, quindi coloro che non si ritengono soddisfatti della decisione presa possono ricorrere al giudizio ordinario, le statistiche dimostrano che solo una minima parte delle decisioni arbitrali sono state sottoposte successivamente al giudizio ordinario. La giustizia civile ha confermato la decisione presa dai collegi arbitrali nella maggioranza dei casi.

Il continuo incremento dei ricorsi all’ABF ha comportato una diminuzione dei procedimenti di mediazione relativi ai contratti bancari, il fallimento del tentativo di mediazione è dovuto principalmente all’assenza delle parti e quindi alla conseguente impossibilità di raggiungere un accordo. Nei casi in cui le parti decidono di presentarsi e dare avvio alla mediazione i risultati positivi sono molto più contenuti rispetto alla media dei successi in altre materie oggetto di mediazione.

I clienti che si sono rivolti all’arbitro bancario finanziario si ritengono soddisfatti della chiarezza e della semplicità nella proposizione della domanda e nel reperire informazioni riguardanti il procedimento; i ricorrenti hanno altresì apprezzato la trasparenza della decisione presa.

Gli aspetti controversi dell’arbitro bancario finanziario riguardano la durata della procedura, che seppur breve rispetto ad un giudizio ordinario risulta essere a detta dei ricorrenti ancora troppo elevata e la natura della decisione presa dall’ABF. Infatti la decisione pronunciata dall’ABF non ha i requisiti propri di un atto giuridicamente vincolante per le parti, né tantomeno è assimilabile ad una determinazione contrattuale.

La Corte costituzionale ha rilevato che la decisione arbitrale non possiede gli indici di riconoscibilità considerati tipici delle funzioni giurisdizionali soprattutto perché le parti sono libere di ricorrere, in qualsiasi momento a giudici o arbitri. La possibilità di interrompere il procedimento e ricorrere ad un giudice ordinario o ad un arbitro comporta un rallentamento dell’operatività dell’ABF, il quale è costretto ad aprire e chiudere una procedura senza essere giunto a risolvere la controversia oltre ovviamente all’aggravio dell’efficienza del sistema giudiziario italiano costretto ad occuparsi di controversie “minori” risolvibili dall’ABF. 

Un intervento del legislatore volto a limitare le possibilità di interruzione del procedimento e conseguente ricorso alla giustizia ordinaria potrebbe avere risvolti positivi come un ulteriore incremento dell’attività dell’ABF e una conseguente maggiore efficienza del sistema giustizia italiano.

L’Arbitro Bancario Finanziario è una valida alternativa alla giustizia civile per controversie bancarie minori, è un procedimento certamente migliorabile, ma ad oggi rappresenta una delle poche opzioni in grado di ridurre i costi e i tempi elevati della giustizia italiana.

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Sitografia

  • www.altalex.com
  • www.arbitrobancariofinanziario.it
  • www.studiocataldi.it
  • Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2017

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