C’era bisogno di chiamarlo DSCR?
A cura del Dott. Astolfi e del Dott. Imperiale, docenti in area Finanza
Nel mese di Ottobre, sono stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti gli Indicatori di Allerta come previsto dal Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Tra gli indicatori proposti assume primaria importanza il DSCR per il quale sono stati elaborati due approcci di calcolo differenti.
Come sappiamo il CNDCEC ha elaborato gli indicatori di allerta affinchè dessero maggiore evidenza alla sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale e, senza presunzione di esaustività e completezza, ponessero la giusta attenzione - ed al tempo stesso ne incentivassero l’uso - ad alcuni strumenti di pianificazione e programmazione a disposizione dell’imprenditore-debitore, dell’organo di controllo e del consulente, al fine di individuare anticipatamente i segnali di crisi in modo da consentire tempestivi interventi correttivi. Quindi l’obiettivo principale che si è posto il CNDCEC nel formulare il DSCR, è stato quello di adottare un sistema di misurazione della futura solvibilità dell’impresa attraverso la previsione dei flussi finanziari; per questa ragione in entrambi gli approcci di calcolo del DSCR si fa riferimento a proiezioni previsionali fino a sei mesi, attraverso l’impiego, a scelta, di due differenti strumenti di controllo di gestione finanziaria: il “Budget di Tesoreria”, nel caso del primo approccio, e il “Rendiconto Finanziario Indiretto prospettico”, nel secondo approccio.
Il ricorso a queste due metodologie di calcolo del DSCR, nell’ambito della formazione degli indicatori di allerta previsti dal CNDCEC (come previsto Art. 13 Decreto legislativo 12.01.2019 n.14) ha di fatto stravolto la formulazione originaria del DSCR come indicatore di bancabilità, spesso assunto anche come “covenant” di operazioni finanziarie a maggior rischio, generando di fatto confusione, tra gli addetti ai lavori, sia nell’uso terminologico dell’indice e sia nella sua determinazione di calcolo.
Cerchiamo di far maggiore chiarezza:
- DSCR come Indicatore di Bancabilità: è dato dal rapporto tra i “flussi finanziari” (cash flow operativo previsionale dell’azienda e il Rimborso delle rate di finanziamento.
- DSCR = Flusso di cassa-liquidità operativo/(Quota capitale annua debito + Oneri finanziari)
- DSCR come Alert del Codice della Crisi: rappresenta la capacità dell’azienda di far fronte nei 6 mesi successivi a tutti debiti, tenendo conto anche del saldo finanziario iniziale disponibile e degli eventuali anticipi fatture concessi.
Andiamo ora nel dettaglio ad elencare quelle che sono le differenza principali tra i 2 indicatori:
- Prima differenza: “Flusso Finanziario (cassa/liquidità)” e “Saldo Finanziario”
Il “DSCR indicatore di Bancabilità” fa riferimento ai “Flussi finanziari di cassa/liquidità”; pertanto non evidenzia la capacità dell’azienda di essere solvibile nel periodo sottoposto all’analisi, bensì calcola solo la capacità dei flussi finanziari dell’azienda di far fronte al pagamento della rata o della somma delle rate dei finanziamenti accesi. Esempio: Saldo iniziale Banca (SIB) = €.10.000, Flusso finanziario della gestione operativa (FFGO) = €.2.000, Rate di rimborso dei finanziamenti accesi (Rate.Fin) = €.3.000. In questo esempio il DSCR è pari al rapporto tra FFGO/Rate.Fin, ovvero 2.000/3.000 = 0,67. L’esempio evidenzia chiaramente che sebbene l’impresa abbia un consistente grado di solvibilità (il saldo iniziale è di 10.000) ciononostante l’indicatore è al di sotto dell’unità e manifesta una latente incapacità dell’azienda, nel periodo considerato, di produrre flussi finanziari sufficienti a garantire il pieno rimborso delle rate nascenti dai finanziamenti pregressi, nonché la stessa appare a forte rischio nell’accensione dei nuovi. L’indicatore pertanto non misura la “solvibilità del periodo”, ma la “capacità di rimborso delle rate” tramite i flussi finanziari operativi del periodo.
Il “DSCR come Alert Aziendale”, invece, prende in considerazione, oltre ai “flussi”, anche il “saldo finanziario”. Rimanendo all’esempio precedente, il DSCR è pari al seguente rapporto: DSCR = (SIB + FFGO)/Rate.Fin = (10.000 + 2.000)/3.000 = 4, il che indica una buona solvibilità dell’Azienda.
- Seconda differenza: “Flusso Finanziario Operativo” e “Flussi Finanziari disponibili”
Il DSCR, quale Indicatore di Bancabilità, considera al numeratore i soli flussi finanziari della gestione caratteristica o operativa, quindi, non contempla le eventuali uscite nascenti da investimenti del periodo (Capex) e le eventuali entrate nascenti dall’accensione di nuove fonti di finanziamento di medio e lungo periodo, così come eventuali ulteriori flussi finanziari di entrata/uscita derivanti dalle gestioni non caratteristiche o atipiche dell’azienda. Mentre il DSCR, come Alert Aziendale, in quanto indicatore di Solvibilità, tiene conto di tutte le entrate e uscite del periodo, indipendentemente dalla loro natura operativa o non operativa.
In conclusione
Le differenze, come si può facilmente constatare sono sostanziali, in quanto il primo (DSCR di Bancabilità) è un indicatore che misura la “capacità dei soli flussi finanziari della gestione operativa di rimborsare le rata dei finanziamenti accesi” nel periodo considerato, e quindi anche in prospettiva qualora le condizioni rimanessero stabili; il secondo, invece, è un puro indicatore di solvibilità che prende in considerazione tutti i flussi finanziari prodotti e producibili dall’impresa nei periodi presi in esame. Si comprende, quindi, la confusione che si sta producendo sulla metodologia di calcolo del DSCR e sulla sua corretta interpretazione a seconda dell’uso che se ne deve fare: in chiave bancaria o come strumento di segnalazione anticipata della crisi. Ci si chiede quindi perché è stato utilizzato lo stesso nome (Debt Service Coverage Ratio) e lo stesso acronimo (DSCR) nel codice della Crisi d’Impresa per rappresentare quello che invece, più correttamente, un è “Indicatore di Solvibilità”? Non sarebbe stato più opportuno denominarlo in modo diverso?
Ultima modifica il 02/03/2020
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