Il sistema dei controlli societari

:: A cura del dott. Paolo Lisi ::

Il sistema dei controlli societari attualmente previsto dalle norme di riferimento è il frutto di una serie di interventi legislativi che hanno progressivamente ristrutturato il ruolo ed il significato dei suoi principali attori. Le imprese sono assoggettate ad una serie di controlli da parte di soggetti interni ed esterni che ricevono uno specifico mandato in funzione della legge che li istituisce e ne disciplina il funzionamento. 

Esistono organi e funzioni di controllo comuni a tutte le tipologie di impresa (come il collegio sindacale o il revisore contabile) e altri specifici di particolari categorie di imprese. L’elemento comune è la necessità di garantire che l’impresa venga gestita correttamente, nel rispetto della legge, che le informazioni e le comunicazioni esterne siano attendibili e corrette, che vi sia una tutela di tutti i soggetti con cui l’impresa si relaziona (c.d. stakeholders) e quindi che la collettività nel suo complesso possa fare affidamento sull’impresa stessa. 

E così, a partire dagli anni novanta si è innescato un nuovo iter legislativo che ha definitivamente ridisegnato la mappa dei controlli sulle società, sia con interventi settoriali e mirati che con riforme strutturali del diritto societario. 

L’istituzione del registro dei revisori contabili ad opera del decreto 88 del 1992 ha di fatto sancito una nuova qualifica professionale con cui abbiamo velocemente familiarizzato, in quanto figura di riferimento per la scelta dei soggetti incaricati del controllo interno ed esterno delle società. 

La riforma delle società quotate, attraverso la “legge Draghi”, anche detta testo unico della finanza (TUF), ha rappresentato un ulteriore passo in avanti in tema di controlli: la sezione V sul collegio sindacale e la sezione VI sulla revisione contabile hanno fissato, per la prima volta, il concetto di separazione di funzioni tra soggetti incaricati di controlli societari, staccando il controllo contabile dai doveri del collegio sindacale per affidarlo ad un soggetto “terzo”, il revisore contabile. La complessità delle società quotate, o comunque che ricorrono al mercato del capitale di rischio, ha richiesto la presenza di soggetti diversi, ognuno con una propria competenza e specializzazione, che si occupassero di vigilare e controllare specifici ambiti gestionali. Da ciò è dipesa anche la differente qualificazione richiesta per i membri dei due diversi soggetti. 

La legge 3 ottobre 2001, n° 366 ha delegato il Governo ad emanare una apposita “revisione” dell’allora vigente diritto societario. La delega fissava importanti linee guida che avrebbero dovuto essere sviluppate garantendo:

la necessità di una distinzione tra controllo sull’amministrazione e controllo contabile anche per società non quotate;
maggior rilievo allo scambio informativo tra gestori e controllori della società;
possibilità di adottare nuovi modelli di amministrazione e controllo, da affiancare al modello tradizionale;
ampia autonomia statutaria in tema di requisiti e compatibilità dei soggetti controllori, per garantirne l’effettiva “indipendenza”;
maggiore attenzione alle problematiche di controllo nei gruppi di imprese.


Tali argomenti sono stati sviluppati nel decreto legislativo di attuazione n° 6 del 2003. E’ curioso notare come le stesse parole del legislatore diano la misura delle novità introdotte. Si legge infatti al paragrafo 6 della Relazione di accompagnamento al decreto, intitolato “Dell’amministrazione e del controllo”, che “significative sono state le innovazioni in materia di collegio sindacale” e che “innovativa è l’intera sezione dedicata al controllo contabile”. 

E’ attualmente in fase conclusiva l’iter legislativo del “ddl sulla tutela del risparmio” che si occuperà di introdurre ulteriori tessere nel complesso mosaico dei controlli societari come ad esempio una maggiore tutela delle minoranze nella nomina degli organi di controllo, o maggiori poteri dell’organo di controllo in caso di irregolarità da parte degli amministratori. 

Il punto di arrivo di questo complesso iter legislativo permette ora di disegnare una mappa di controllo così riassumibile: 

Collegio sindacale Organo principale di controllo, nominato dai soci obbligatorio per tutte le spa e per le srl e cooperative di maggiori dimensioni Esso vigila sul rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e da un giudizio sull’adeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese
Revisore contabile Funzione di controllo sottratta al collegio sindacale (tranne che per spa minori ed srl) ed affidata a revisore contabile o società di revisione da parte dei soci Esso vigila sulla tenuta della contabilità, sulla corretta contabilizzazione dei fatti di gestione, sulla corrispondenza della contabilità ai fatti stessi ed esprime un giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato
Consiglio di sorveglianza Presente solo nel sistema “dualistico” sostituisce il collegio sindacale, nominato dai soci Esso, oltre alle funzioni del collegio sindacale, svolge importanti funzioni sottratte ai soci come la nomina degli amministratori e l’approvazione del bilancio
Comitato di controllo interno Presente solo nel sistema “monistico” è formato da consiglieri che non hanno deleghe o funzioni gestionali, eletti dal consiglio di amministrazione Esso si occupa di vigilare sulla adeguatezza della organizzazione e del sistema di controllo interno dell’impresa, dei rapporti col revisore contabile e di ogni altra funzione assegnata dal consiglio di amministrazione


Accanto ai soggetti del controllo disciplinati dal codice civile e comuni a tutte le tipologie di imprese, esistono funzioni di controllo specifiche, riferite ad ambiti particolari la cui disciplina è fissata e monitorata direttamente da Enti o Istituzioni di settore. Così, per esempio, esiste una specifica vigilanza sulle società cooperative. Esse, pur avendo il collegio sindacale ed il revisore contabile come ogni altra società di capitali, sono soggette alla vigilanza del Ministero delle attività produttive (originariamente Ministero del lavoro) che ha predisposto un sistema di controlli strutturato in revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie

Le revisioni cooperative vengono effettuate di norma ogni due anni da parte del ministero stesso o, nel caso di adesione di una cooperativa ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, da revisori da esse indicati. La revisione diviene annuale per le cooperative di maggiori dimensioni.
Ulteriore strumento a disposizione del Ministero sono le ispezioni straordinarie. Esse sono svolte all’interno di prestabiliti piani ispettivi ed ogni volta che ve ne sia necessità. 

Particolari categorie di imprese, data la loro complessità e soprattutto in relazione all’elevato numero di stakeholders cui si relazionano, sono soggette a vigilanza da parte di organismi di controllo. Per esempio, la Banca d’Italia si occupa di vigilare su tutti gli intermediari finanziari, l’Isvap vigila sulle imprese di assicurazione, la Consob vigila sulle imprese quotate in mercati regolamentati.
Tale vigilanza si sostanzia in un costante monitoraggio dell’attività svolta, in precisi obblighi informativi mediante rendicontazione periodica ed in atti di ispezione specifici da parte di incaricati del controllo. 

Va inoltre segnalato che il sistema dei controlli si completa anche attraverso il c.d. internal auditing, ossia la revisione interna. In altre parole, all’interno della società viene creata una funzione di controllo gestita da personale dell’impresa, con l’obiettivo di implementare e monitorare costantemente il sistema dei controlli interni dell’impresa stessa. Il sistema di controllo interno rappresenta un insieme di direttive, procedure ed attività, emanate dall’alta direzione, implementate dal management aziendale, monitorato dall’internal auditing con l’obiettivo di garantire la tutela del patrimonio aziendale, il rispetto della legge e la correttezza delle informazioni fornite dall’impresa. Tale sistema è oggetto di analisi e verifica da parte di tutti gli organi e funzioni di controllo esterne all’impresa (sindaci, revisori, ecc.) in quanto garanzia di maggiore o minore rischiosità dell’impresa sottoposto a controllo. 

Tutti gli organi e le funzioni di controllo devono relazionarsi nelle proprie attività. Si crea dunque un “sistema dei controlli” in cui differenti attori agiscono e collaborano per un comune obiettivo. In molti casi la legge, sempre le indicazioni delle categorie professionali, richiedono di attivare scambi informativi reciproci sulle varie forme di controllo e sui risultati delle rispettive attività. E così è previsto un obbligo informativo tra collegio sindacale e revisore contabile della stessa impresa; tra collegio sindacale revisore contabile delle imprese appartenenti allo stesso gruppo; tra collegio sindacale, revisore contabile ed internal auditing della società; tra collegio sindacale, revisore contabile e funzioni di vigilanza istituzionali da parte di organismi o enti esterni. Tutti i soggetti del controllo debbono poi costantemente relazionarsi con gli amministratori della società con scambi informativi reciproci, da un lato sulle azioni poste in essere per gestire l’impresa e dall’altro per i risultati delle attività di controllo effettuate. 

I soggetti che sono o saranno chiamati a ricoprire un ruolo attivo in questo scenario dovranno garantire sempre più adeguati requisiti professionali, attenta conoscenza della normativa di riferimento, forte autonomia ed indipendenza e preparazione adeguata agli incarichi ricevuti.


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