In giudizio anche solo l'Agenzia delle Entrate può scegliere il processo telematico
Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna
Con Sentenza n. 1908 del 16/07/2018, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, Sezione 12, ha introdotto una precisa e particolare interpretazione circa la costituzione in giudizio, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in qualità di convenuto.
Le doglianze dell'Ufficio riguardavano la decisione di primo grado in cui la Commissione aveva ritenuto "nulla" la costituzione in giudizio dell'Agenzia, in quanto effettuata attraverso il sistema SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) mentre la società ricorrente si era costituita con il regime analogico ordinario.
I primi Giudici, in particolare, in pubblica udienza, dichiaravano di non aver potuto prendere visione, delle controdeduzioni dell'Ufficio e dei documenti allegati, in quanto non avevano ricevuto, dagli organi competenti, la strumentazione hardware e software per poter accedere al sistema SIGIT.
L'Agenzia deduceva, quindi, in appello, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio essendo stata, illegittimamente, dichiarata la mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio in violazione dell'art.10 del Decreto Ministero Economia e Finanze n.163 e delle ulteriori disposizioni in materia di processo telematico.
Non era possibile, secondo la Commissione Tributaria Provinciale, per l'Ufficio costituirsi telematicamente, con le proprie difese, poiché la ricorrente aveva depositato il ricorso nelle forme analogiche ordinarie.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva, invece, prive di pregio le motivazioni esposte nella sentenza di primo grado che aveva ritenuto possibile la costituzione in giudizio, in maniera telematica, dell'Agenzia, quale parte convenuta, solo allorquando la notificazione del ricorso introduttivo fosse avvenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Infatti, affermavano i Secondi Giudici, in riferimento al DM 23 dicembre 2013 n. 163 ed all'art 23 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "appare improprio e frutto di letteralismo interpretativo ogni richiamo necessitato alla notificazione a mezzo PEC per la costituzione della parte resistente a mezzo deposito telematico" in quanto "oggetto della previsione (normativa) è la sola costituzione in giudizio della parte resistente" e "la notificazione non costituisce un modo di essere dell'atto difensivo (ricorso introduttivo, atto di citazione nel processo civile) ma solo un requisito di efficacia esterno dell'atto" .
I Secondi Giudici, dunque, concludevano differenziandosi da altre decisioni ed affermando che " Deve pertanto concludersi che, diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni di primo e secondo grado, la facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali."
La Commissione Regionale, poi, nel merito, rigettava l'appello dell'Ufficio e compensava le spese di giudizio solo del grado di appello (ma la questione non era sorta in primo grado?) "per la peculiarità delle problematiche tecniche connesse alla costituzione dell'Agenzia, problematiche che necessitano di una fase di sedimentazione interpretativa coerente con i principi normativi di cui al D. Lgs 546/92 come contestualizzati dal D.M. n. 163/2013."
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*Autore prof. dott. Francesco Verini, Economista Tributarista e Docente nel Master in Diritto Tributario e Contenzioso.
A cura di F. Verini (partecipante del Master in Diritto Tributario e Contenzioso)
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