Infortunio sul lavoro: adempimenti e particolarità
Parliamo di infortunio sul lavoro
Con l'espressione infortunio sul lavoro ci si riferisce ad ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta che comporti la morte della persona o ne riduca, parzialmente o totalmente, la capacità lavorativa. Gli elementi che identificano l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione;
- l'occasione di lavoro;
- la causa violenta;
Il concetto di "occasione di lavoro" necessita l'esistenza di un nesso causa-effetto tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio preso in considerazione è quello specifico, ossia determinato dalla ragione stessa del lavoro. A seguito dell'approvazione del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l'accadimento di tali eventi all'autorità locale di pubblica sicurezza. È compito dell'INAIL trasmettere telematicamente, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), ai soggetti di cui all'art. 56, comma 1, i dati che riguardano le denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con una prognosi superiore a trenta giorni. L'inchiesta da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 dell' art. 56, viene aperta solamente per iniziativa dello stesso lavoratore infortunato, oppure di un superstite o dell'INAIL.
Si parla di infortunio sul lavoro anche in riferimento al così detto "infortunio in itinere", ossia quello che riguarda occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Vengono considerati come infortuni sul lavoro, anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso. In caso di infortunio sul posto di lavoro, in presenza di relativo certificato medico, al lavoratore spetta una retribuzione pari al 60 % della retribuzione nel c.d. Periodo di carenza (3 giorni in capo all’azienda) e comunque fino al 90° giorno di assenza dal lavoro (in capo all’Inail).
Comunicazione dell'infortunio
In tutti i casi infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve nell'immediato avvisare lui stesso o far avvisare il proprio datore di lavoro. Anche in caso di lesioni di lieve entità, bisogna procedere con la segnalazione. Tenendo conto della gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda;
- recarsi al Pronto soccorso;
- rivolgersi al suo medico curante.
Occorre, in tutti i casi di infortunio, spiegare al medico le modalità e il luogo dell’infortunio. Il medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro, deve rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Il certificato deve essere trasmesso, dal medico e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. È obbligo del lavoratore comunicare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); in caso contrario e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Al fine di assolvere a tale obbligo, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro:
- il numero identificativo del certificato medico;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio
Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso telematicamente all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Qualora il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, attraverso l’apposita applicazione nella sezione dedicata all'interno del cassetto aziendale Inail, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Nel caso in cui, a seguito della ripresa dell’attività lavorativa, il lavoratore dovesse sentirsi male per motivi conseguenti all’infortunio, nel nuovo certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).
Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo
Nel caso di artigiani e soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, questi devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. Considerando la situazione di particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si considera assolto l’obbligo di denuncia, nei termini di legge, con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L’interessato dovrà comunque provvedere, non appena sarò in grado, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In questo caso non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo. Ipotizzando un infortunio che veda protagonista un lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade direttamente sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
Le responsabilità in materia di sicurezza
L’obbligo di sicurezza, imposta dalla legislazione al datore di lavoro, impone che nella gestione dell’impresa venga usata la dovuta e massima diligenza. Questa prevede, innanzitutto, il rispetto di tutte le specifiche misure atte a prevenire gli infortuni. La condotta del datore di lavoro deve essere connotata dalla c.d. diligenza rafforzata richiesta da un obbligo professionale per il lavoratore che subisce un infortunio, a prescindere che sia necessario, o meno, l’intervento del pronto soccorso. Si può correre il rischio di affrontare un iter giudiziario e ciò determina che l'obbligo del datore non si esaurisca nella semplice apposizione di cartelli monitori o con l’assegnazione al dipendente dei dispositivi di protezione.
I profili di responsabilità
La responsabilità del datore di lavoro non è neppure esclusa da un eventuale comportamento negligente da parte del lavoratore infortunato. Ciò perché il datore di lavoro, garante della correttezza dell’agire del lavoratore, ha il dovere di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del dipendente. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro dovesse essere di causa violenta, da cui poi derivi una inabilità permanente, ci potrebbero essere de profili di responsabilità del datore di lavoro.
La consulenza tecnica per gli infortuni sul lavoro
Nel contesto attuale è essenziale condurre un’azione di prevenzione in grado di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, impegnati nello sviluppo dell’opera e dell’ambiente in cui l’opera è inserita. Si può affermare che, in particolare nella fase di valutazione dei fattori di pericolo, si rende necessaria una conoscenza approfondita delle cause. Essenziale è il rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, che rappresenta il riferimento organico ed unitario per coloro che si occupano di problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo unisce un approccio prescrittivo (rules – based) con un approccio prestazionale (performance – based), più evoluto rispetto alle norme precedenti. Con questa legislazione il sistema di gestione della sicurezza entra dunque a far parte integrante dell’azienda.
A cura di M. Ferraro (partecipante dell'Executive Master in Amministrazione del Personale e Consulenza del Lavoro)
Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Gestione del Personale.
Ultima modifica il 13/04/2021
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