L’ordinamento sindacale (parte 2): Il pluralismo sindacale
A cura dell'Avv. Baldi, Docente in area Legale
:: (estratto dal libro: "Compendio di Diritto Sindacale" - Maggioli Editore in collaborazione con MELIUSform) ::
Diretta emanazione del principio di libertà sindacale è il fenomeno del pluralismo sindacale, ovvero la condizione per cui all’interno di un certo settore produttivo sono presenti un pluralità di sindacati (“sigle sindacali”) cu vengono riconosciuti dall’ordinamento, potenzialmente, gli stessi diritti.
Infatti, non essendo possibile che la legge stabilisca preventivamente i requisiti vincolanti per qualificare un’associazione sindacale, il gruppo che la costituisce può determinarsi in base a diverse ragioni, anche di carattere ideologico e culturale oltre che professionale. Spesso tali elementi coesistono in uno stesso settore produttivo e danno luogo al pluralismo sindacale.
Nel nostro ordinamento, allora, sono presente sindacati confederali e sindacati cd autonomi, ma anche sindacati affiliati a diverse confederazioni.
Del resto, le confederazioni che costituiscono la cd. “triade sindacale” CGIL, CISL e UIL sono una promanazione di diverse ideologie politiche (appunto comunista, socialista e cattolica) che originariamente costituivano le anime di un soggetto unitario.
Ferma restando quanto sopra, vero è che nel nostro ordinamento giuridico il modello sino ad ora prevalente è rappresentato dal cd sindacato per categoria merceologica o per ramo di industria, basato sull’appartenenza dei lavoratori allo stesso settore merceologico o una determinata categoria produttiva. In base a tale modello, il sindacato assume come scopo quello di tutelare gli interessi di quei lavoratori che sono impiegati in un medesimo settore produttivo, indipendentemente dal tipo di mansioni che svolgono (ad esempio la FIOM CGIL, la FIM CISL, UILM UIL rappresentano tre sindacati confederati che associano tutti i lavorati – impiegati ed operai e quadri, non i dirigenti – che operano nel settore metalmeccanico).
Meno diffuso, ma comunque rilevantissimo in alcuni specifici settori industriali, è il cd. “sindacalismo di mestiere” che aggrega tutti i lavoratori che esercitano un determinato mestiere. Tale organizzazione sindacale si è affermata in alcuni settori produttivi in cui si è ritenuto che il cd sindacalismo di industria non fosse idoneo a rappresentare compiutamente gli interessi di una determinata categoria professionale (esempio il sindacato dei controllori di volo, il sindacato degli autoferrotranvieri, il sindacato dei dirigenti).
Quindi, nell’ambito di una stessa impresa possono coesistere più organizzazioni sindacali: alcune che rappresentano gli interessi dei lavoratori del settore produttivo proprio dell’impresa (plurimi in relazione alla confederazione di appartenenza) altri che rappresentano gli interessi di lavoratori che svolgono diversi mestieri pur nell’ambito di una stessa categoria professionale (ad esempio tutti i lavoratori di una sola impresa edile potrebbero essere iscritti alla Filca CISL, alla Fillea CGIL alla Feneal UIL, al sindacato degli elettricisti, al sindacato degli idraulici, ecc.).
In epoca recente, poi, a causa anche della precarietà diffusa nel mondo del lavoro e della crisi economica, si è assistito a forme associative che certamente rompono gli schemi rispetto al modello “classico” e che vanno a tutelare gli interessi di lavoratori qualificati in basse alla loro tipologia contrattuale ovvero al tipo di azienda della quale sono stati dipendenti (ad esempio: il lavoro a progetto, il lavoro occasionale, i lavoro a chiamata sono tipologie contrattuali del che si caratterizzano proprio per la precarietà del rapporto. I lavoratori assunti con tali contratti, infatti, ricevono un trattamento profondamente diverso rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia perché il loro rapporto di lavoro è discontinuo e di durata limitata nel tempo, sia perché ricevono una tutela economico-normativa inferiore).
Proprio per raccogliere le esigenze di tali lavoratori, le grandi confederazioni si sono organizzare ed hanno dato vita a nuove organizzazioni con lo specifico scopo di tutelare gli interessi (principalmente trattamento economico ridotto, frequente cambiamento nei datori di lavoro) dei lavoratori cd. atipici, e tra questi: NIDIL – CGIL; ALAI – CISL; CPO – UIL.
In tal senso è certamente peculiare il CCNL stipulato per i dipendenti delle agenzie di somministrazione, che si applica a coloro che svolgono la propria attività lavorativa, indipendentemente dal settore in cui sono impiegati, nell’ambito di uno specifico contratto di natura commerciale, ovvero quello di somministrazione.