A cura dell'Avv. Baldi, Docente in area Legale

:: (estratto dal libro: "Compendio di Diritto Sindacale" - Maggioli Editore in collaborazione con MELIUSform) ::

Come già accennato, il principio di libertà sindacale implica anche che l’attività sindacale può esprimersi in qualunque forma organizzativa e non necessariamente associativa. Pertanto, è ben possibile che un’organizzazione sindacale nata come coalizione spontanea agisca con la veste di un comitato, ovvero di un gruppo occasionale cui viene conferito mandato collettivo pur in assenza del carattere della stabilità (ad esempio, i comitati unitari di base – cd. CUB – sono organismi privi del carattere della stabilità. Hanno la funzione di mobilitare tutti i lavoratori a prescindere da qualunque appartenenza sindacale. Anzi molte volte la loro azione si rivolge proprio nei confronti delle altre organizzazioni sindacali e proliferano in momenti di crisi di rappresentatività delle associazioni sindacali confederate).

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’organizzazione sindacale si struttura con la forma associativa in quanto si compone stabilmente di una pluralità di soggetti che, legati da un vincolo contrattuale, si prefiggono come scopo la tutela dei propri interessi professionali.

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