Paghe e Contributi

Il diritto di tutti i lavoratori ad un periodo di ferie retribuite è stabilito dall’art. 36 Cost. (a tutela della salute e benessere), dall'art.  2109 c. c. oltre che dall’art. 10 d.lgs. 66/2003. 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile ed il mancato godimento per fatto imputabile al datore di lavoro da diritto ad un compenso sostitutivo.

Poiché è un istituto posto a tutela della salute del lavoratore per consentirgli di recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa la “monetizzazione” delle ferie è ammessa esclusivamente:

  • per i periodi maturati ante 29 aprile 2003;
  • per le eventuali ore di ferie stabilite dai Ccnl in aggiunta a quelle legali;
  • nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente;
  • ed infine in seguito per le ferie non godute alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

Il periodo di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze della produzione e delle preferenze del lavoratore. Il periodo minimo legale prevede 4 settimane pari a 28 giorni di calendario derogabili “in melius” dalle parti sociali. Di queste, 2 settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. In particolare la loro fruizione deve avvenire senza soluzione di continuità in caso di richiesta specifica da parte del lavoratore, che dovrà essere presentata tempestivamente. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta, compatibilmente con le esigenze dell’attività d’impresa. Per i lavoratori assunti in corso d’anno va preso a riferimento l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare.

Le altre 2 settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, e dunque per le ferie maturate nel 2018 entro il 30 giugno 2020.

Ma quante ore o giorni di ferie matura il lavoratore ogni mese di lavoro?

E che differenza intercorre tra le ferie ed i permessi retribuiti e come devono essere correttamente gestiti?

Rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale la facoltà del datore di determinare unilateralmente la collocazione temporale del periodo feriale?

E se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni? Ed in caso di richiamo, quali diritti spettano al lavoratore?

 

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