A cura dell'Avv. G. Arpea, Docente in area Legale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254, la Legge 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (“Decreto”).

Il Decreto risponde alla necessità straordinaria e urgente di introdurre misure di supporto alle imprese per contenere e superare gli effetti negativi sul tessuto socio-economico dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. Vengono così introdotti nuovi strumenti e adeguate misure già esistenti per indirizzare le imprese verso soluzioni concordate, ossia alternative al fallimento, di ristrutturazione o risanamento aziendale.

In sintesi, il Decreto prevede:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 della piena entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), anche per adeguarne gli istituti alla Direttiva Insolvency;
  • il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II del CCII, contenente la disciplina delle c.d. misure di allerta;
  • l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della composizione negoziata della crisi;
  • l’introduzione collegata dell’istituto del concordato liquidatorio semplificato;
  • l’introduzione di un ruolo per Fintecna s.p.a. (“Fintecna”) quale soggetto deputato alla gestione della fase di liquidazione nelle procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
  • modifiche alla Legge Fallimentare con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal CCII.

La recente Legge di conversione ha aggiunto inoltre i commi 3-bis e 3-quater all’art. 19 del Decreto relativi alla razionalizzazione delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“Decreto Prodi bis”) e al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (“Decreto Marzano”).

Secondo quanto previsto dal novellato art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 118/2021, il Ministero dello sviluppo economico ha la possibilità di nominare, con proprio decreto, come commissario la società Fintecna per quanto concerne le imprese soggette alle procedure di cui al Decreto Prodi bis e Decreto Marzano allorché:

  • sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e le imprese si trovino nella fase di liquidazione;
  • ovvero, non siano stati completati i programmi di cui all’art. 27, comma 2, del Decreto Marzano.

Si tratta dei programmi di risanamento che, quale condizione per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese in crisi dichiarate insolventi, pongono la ricorrenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

È noto che trattasi di un obiettivo da realizzare, alternativamente, tramite:

  • la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore a un anno (il c.d. “programma di cessione dei complessi aziendali”);
  • la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (il c.d. “programma di ristrutturazione”);
  • per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore a un anno (il c.d. “programma di cessione dei complessi di beni e contratti”).

La novità del ruolo di Fintecna determina la decadenza dei commissari in ruolo, i quali, nel termine di sessanta giorni, devono trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione illustrativa dell’attività svolta e il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla normativa vigente.

La novella prevede inoltre la revoca dei mandati giudiziali e stragiudiziali e gli incarichi di consulenza conferiti in precedenza ove non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina di Fintecna.

Si tratta di un intervento normativo che, lungi dall’attestarsi nell’alveo delle operazioni di turn around propriamente dette, si rivolge ai casi in cui l’equilibrio economico finanziario non risulti recuperabile se non tramite la cessione di asset e complessi aziendali non profittevoli ovvero divenuti nel tempo non più coerenti con le ragioni industriali dell’impresa o del gruppo insolvente.

La novità è significativa è desta non pochi dubbi non foss’altro per l’emergente profilo di rischio di conflitto d’interessi in cui potrebbe – anche solo in corso d’opera – trovarsi Fintecna in considerazione degli interessi industriali, diretti e indiretti, come per il caso di imprese sottoposte a controllo pubblico.

Allo stesso modo, desta non poche perplessità sul piano interpretativo la previsione di interruzione (per revoca) degli incarichi già conferiti dai precedenti commissari straordinari. È doveroso escludere l’applicazione di un automatismo, talché alla nomina di Fintecna a commissario nella fase liquidatoria si debba senz’altro procedere a revoca degli incarichi (recte, astenersi sistematicamente dalla conferma nel termine di novanta giorni a pena di consolidamento della revoca). S’immagina invece che tale revoca vada considerata come una eventualità e applicata in modo ponderato (anche per evitare l’insorgenza di contenziosi defatiganti e impoverenti per la massa attiva) e nell’ambito di un programma coerente di liquidazione.

Dunque, l’avvicendamento commissariale nella fase di liquidazione del patrimonio della grande impresa in crisi non sembra possa limitarsi a una mera sostituzione (da un esperto di gestione a un ente gestorio), ma debba giocoforza implicare una riflessione attenta sulla reale convenienza ed efficacia della nomina del commissario con funzioni di liquidatore oggi indicato dal Decreto. Ciò soprattutto in considerazione della funzione a cui, strutturalmente, viene chiamato il commissario giudiziale di gestione di delicati profili occupazionali e di coesione del tessuto socio-economico che orbita attorno all’impresa in crisi (i c.d. stakeholder) e della costante necessità di un’azione imprenditoriale spedita.


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