Strumento di definizione delle controversie tributarie

La mediazione delle controversie in ambito tributario è stata introdotta dalla "Manovra 2011" (D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.111/2011), che ha inserito il nuovo art. 17 bis nel D. Lgs. n.546/1992, con il quale si è disciplinato tale istituto e - prima ancora - quello del reclamo obbligatorio, entrambi con finalità deflattive.

E' importante approfondire le problematiche operative nascenti dall'applicazione delle nuove procedure, per evidenziare le differenze ed i diversi vantaggi per chi voglia elaborare una "strategia" sia in fase pre-contenziosa che contenziosa, prestando attenzione non tanto all'aspetto teorico, quanto a quello pratico, e per consentire al professionista, all'azienda ed all'ufficio tributario di svolgere, nel migliore dei modi, la mediazione delle posizioni delle parti.

Che si tratti di reclamo obbligatorio, di mediazione tributaria o di conciliazione giudiziale, l'obiettivo è quello di elaborare una strategia di difesa per il contribuente, utile sia quando la parte decide di addivenire ad una soluzione bonaria, sia quando intraprende la lite.

Bisogna all'uopo ricordare le importanti novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n.147) relativamente agli atti ricevuti dal contribuente e decorrenti dal 2 marzo 2014, secondo le quali, la mediazione:

  • è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
  • sospende "automaticamente" la procedura di riscossione delle somme dovute;
  • sospende i termini per ricorrere;
  • produce effetti anche sui contributi previdenziali ed assistenziali per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Le ultime modifiche intervenute in materia di mediazione, in ultimo con il Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 che, con l'articolo 10, ha modificato l'articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione - del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546, riguardano, in particolare:

  • le controversie di valore, non superiore a cinquantamila euro, limite applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • la sospensione della procedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica;
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, che decorre dalla scadenza dei novanta giorni, con rinvio della trattazione da parte del Giudice Tributario, qualora la costituzione sia avvenuta in data anteriore, per consentire l'esame del reclamo;
  • l'esame del reclamo e della proposta di mediazione, mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, anche da parte delle Agenzie delle dogane, dei monopoli e degli altri enti impositori, compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
  • il perfezionamento della procedura di mediazione, avente ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;
  • l'applicazione delle  sanzioni amministrative nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge;
  • la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo, per i novanta giorni, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta;
  • l'applicazioni delle disposizioni sulla mediazione, in quanto compatibili con le altre norme, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

 

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Le tematiche affrontrate nel presente articolo sono trattate anche all'interno di "La nuova mediazione tributaria. Manuale pratico di tutela del contribuente" di Francesco Verini.

Il volume è distribuito nell'ambito del nostro Master Specialisitico in Diritto Tributario e Contenzioso

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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