La normativa emergenziale e la crisi d’impresa
A cura dell'Avv. G. Cherubini, Partner Fondatore EXP Legal
La pandemia causata dal coronavirus, diffusasi con inaudita rapidità e virulenza in tutto il mondo, ha comportato la necessità di effettuare una valutazione dell’adeguatezza delle attuali normative che regolano la vita dell’impresa per far fronte al progressivo aggravamento della situazione economico-finanziaria, destinata ad interessare tutte le imprese.
Nel nostro Paese, il Governo ha adottato provvedimenti legislativi contenenti diverse misure, volte a salvaguardare gli interessi delle imprese:
In primo luogo viene in rilievo, il Decreto Legge n. 23/2020 – Decreto Liquidità “Misure Urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese […]” che ha introdotto disposizioni volte ad evitare che le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-19 portassero ad una crisi irreversibile, nello specifico prevedendo:
- la temporanea sospensione sino al 31/12/2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data di alcune disposizioni del Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale, ed in particolare degli artt. 2446 II e III comma, 2447, 2482-bis, IV V e VI comma del Codice Civile. Il provvedimento mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi derivante dalla pandemia e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
- disposizioni temporanee in materia di principi di redazione del bilancio e continuità aziendale. La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese, consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
- improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. Misura eccezionale e temporanea con valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nel contesto economico vigente, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dalla pandemia.
- Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione. Si prevedono interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica.
- Rinvio al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza.
Successivamente la Legge Bilancio 2021 ha riformulato la norma relativa alla temporanea sospensione in materia di riduzione del capitale sociale e scioglimento delle società, in particolare ha:
- esteso il periodo di sospensione per attivare i provvedimenti per neutralizzare le perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale previsti dagli articoli 2446 e 2482-bis del Codice Civile sino al quinto esercizio a quello in cui sono emerse le perdite patologiche;
- posticipato al V esercizio anche la neutralizzazione delle perdite di misura superiore al terzo del capitale sociale che lo riducono al di sotto del minimo legale;
- disattivato la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi;
- introdotto una regola di natura informativa finalizzata a dare evidenza nella nota integrativa dei cinque esercizi di grazia, dell’ammontare delle perdite registrate, della loro origine e degli sviluppi nel periodo di disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione.
Con il decreto legislativo 147 /2020 in data 26 ottobre 2020, è stato emanato il cosiddetto correttivo al Codice della Crisi, che ne ha integrato e modificato alcuni aspetti, in particolare si segnalano:
- la modifica della nozione di “crisi”, intesa non più come stato di “difficoltà economico-finanziario” ma come stato di “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- la modifica degli “indicatori della crisi” oggi denominati “indicatori ed indici della crisi”, definendo tali “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, oltre ai ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, Per quanto attiene all’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari viene aggiunto il periodo: “gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata”.
In relazione all’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, l’esposizione debitoria è considerata di importo rilevante per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, è superiore a determinate soglie
Modifiche rilevanti riguardano l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), in quanto è stato previsto che un componente sia designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo fra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente, mentre anche gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti subiscono delle modifiche. La disciplina dell’albo dei gestori della crisi si modifica con la previsione per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro della partecipazione a corsi di formazione.
Modifiche rilevanti attengono poi a specifiche norme del Codice Civile tra le quali segnaliamo l’art. 2484 che prevede tra le cause di scioglimento delle società di capitali l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata e l’art. 2272 che prevede tra le cause di scioglimento delle società di persone l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Business Law.
Ultima modifica il 06/07/2021
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