La prestazione di servizi finanziari e attività di investimento sul territorio italiano, anche alla luce delle recenti modifiche legislative
A cura dell' Avv. G. De Stefano, Partner Studio EXP Legal
Definizioni
I servizi finanziari e le attività di investimento trovano la loro principale fonte normativa nel Testo unico della finanza (TUF) di cui al Decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998 e in altre successive normative emanate in conformità alle direttive MIFID I, MIFID II e al Regolamento MiFIR.
Tutti i servizi finanziari e le attività di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria e consistono (art. 1, co. 5 TUF): a) nella negoziazione per conto proprio; b) nell’esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) nell’assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente; c-bis) nel collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) nella gestione di portafogli; e) nella ricezione e trasmissione di ordini; f) nella consulenza in materia di investimenti; g) nella gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g-bis) nella gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
Destinatari delle attività e dei servizi di investimento
La normativa europea sui servizi d’investimento stabilisce che i clienti debbano essere classificati in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie: clienti professionali, controparti qualificate e clienti al dettaglio.
- I “clienti professionali”
Sono soggetti in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti.
La categoria dei clienti professionali è composta da soggetti individuati espressamente dal legislatore europeo (“clienti professionali di diritto”), sia pubblici che privati, e da soggetti, pubblici e privati, che richiedono di essere considerati clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).
Sono clienti professionali di diritto pubblici, per tutti i servizi, a) il Governo della Repubblica; b) la Banca d'Italia (ex art. 2 D.M. n. 236 dell’11/11/2011), mentre sono clienti professionali di diritto privati coloro i quali soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al Regolamento Consob 29/10/2007 n. 16190.
Sono clienti professionali pubblici su richiesta le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino specifici requisiti (art. 3 D.M. 11/11/2011, n. 236). Sono, invece, considerati clienti professionali privati i clienti al dettaglio che vengono classificati come professionali dietro loro esplicita richiesta, sulla base della valutazione di sostanziale idoneità e rispetto dei criteri e delle procedure applicabili.
Le “controparti qualificate”
Si tratta di soggetti in possesso di un più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso ex art. 6, co.-2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3) TUF: l’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva solamente nella prestazione di determinati servizi di investimento, ossia per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.
I “clienti al dettaglio” o retail
Si tratta dei soggetti in possesso di una minore esperienza e competenza in materia di investimenti. Questi clienti sono individuati mediante un approccio di tipo residuale, in quanto sono rappresentati da tutti coloro che non sono clienti professionali, né controparti qualificate. All’interno di questa classe non sono previste sottoclassi, mentre il livello di protezione deve intendersi massimo, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
Rientrano in questa categoria anche i clienti professionali e le controparti qualificate che hanno richiesto e ottenuto di essere trattati come clienti al dettaglio.
Soggetti autorizzati
L’esercizio dei servizi di investimento sul territorio italiano è riservato a soggetti dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Consob o dalla Banca di Italia.
L’autorizzazione può essere rilasciata (art. 18 TUF) a: società di intermediazione mobiliare (sim) aventi sede e direzione generale in Italia; imprese di investimento UE; banche italiane; banche UE, imprese di paesi terzi (intendendosi per tali le imprese che non hanno la sede legale o la direzione generale nell’Unione Europea, la cui attività corrisponde a quella di un’impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento), società di gestione del risparmio italiane ed europee con delle limitazioni; intermediari finanziari aventi sede in Italia, con delle limitazioni relativamente ai servizi finanziari derivati, nonché i servizi ex art. 1, co. 5, lettere c) e c-bis) TUF.
Le Banche e le imprese di paesi terzi possono prestare attività e servizi di investimento in regime di libera prestazione, senza la necessità di stabilire succursali in Italia, quando operano nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali pubblici e privati; le imprese e le banche che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi in Italia ed abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione Europea non abbia adottato una decisione c.d di equivalenza ai sensi dell’art. 47 del Regolamento MiFIR possono continuare ad operare fino all’adozione di detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021 (art. 22, co. 11, DL n. 183/2020).
Al contrario, quando operano nei confronti di clienti al dettaglio o soggetti privati o pubblici, che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, possono prestare attività ed erogare servizi esclusivamente mediante stabilimento di succursali in Italia alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29-ter TUF; le imprese di paesi terzi e le banche di paesi terzi, già autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività tramite la succursale fino al 30 giugno 2021anche se non risultino ancora verificate alcune delle condizioni previste all’art. 28 del TUF (art. 22, co. 11, DL n. 183/2020).
In tale contesto, alle banche e alle imprese britanniche, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, si applicherà la disciplina del TUF dettata per i soggetti di paesi terzi.
Pertanto, alla luce della disciplina MIFID II/MIFIR, le modalità di accesso al mercato UE da parte degli intermediari britannici dipenderanno primariamente dalla tipologia di clientela servita (retail/professionali su richiesta vs. professionali di diritto/controparti qualificate) sulla base della classificazione su menzionata.
Le banche e le imprese di investimento con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica Italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti, con riferimento ai derivati over the counter[1], dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione (31/12/2020) e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti e, in ogni caso, non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza (art. 22, co. 2, DL n. 183/2020).
Brevi osservazioni conclusive
L’operatività sul mercato italiano è una questione da risolvere da parte dell’istituzione finanziaria, che deve appurare se può operare nei confronti di determinate categorie di clienti e a quali condizioni. Il cliente invece può agevolmente verificare se l’intermediario o la banca sia autorizzata ad operare interrogando gli elenchi che sono pubblicati sul sito della Banca d’Italia e della Consob.
[1] Contratti finanziari conclusi mediante negoziazione diretta fra le controparti al di fuori di un mercato borsistico ufficiale. Possono essere oggetto di trattativa OTC azioni, obbligazioni private e pubbliche, merci, valute, e derivati finanziari di tutti i tipi.
Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in Business Law.
Ultima modifica il 30/04/2021
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