La retribuzione nei periodi non lavorati
Il calcolo della retribuzione nei periodi non lavorati
Quale sarà il mio stipendio? Questa è la domanda che spesso i lavoratori assunti con contratto di subordinazione si pongono qualora abbiano goduto di periodi di astensione dal lavoro. Il codice civile, nonché i vari CCNL, disciplinano scrupolosamente queste situazioni imponendo i criteri da utilizzare per il calcolo della retribuzione nei periodi non lavorati.
Nonostante le peculiarità insite nei diversi settori, possiamo riscontrare quattro situazioni ricorrenti di assenza dal posto di lavoro:
- utilizzo di FERIE, ROL o EX-FESTIVITÀ;
- MATERNITÀ;
- MALATTIA;
- INFORTUNIO.
1. FERIE
Le ferie sono disciplinate dall'art. 36 della Costituzione e dall’ art. 2019 del codice civile dove vengono indicate come diritti irrinunciabili. La legge sancisce un periodo minimo di quattro settimane annue obbligatorio per il recupero psico-fisico della persona, delle quali, almeno due settimane devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione mentre le restanti due entro diciotto mesi successivi al termine dell’anno.
La nuova disciplina stabilisce la non indennizzabilità del periodo feriale non goduto. Ne consegue che le ferie vanno effettivamente godute e non possono essere sostituite da una somma economica, tranne il caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato. L’unica eccezione riguarda le ferie eccedenti al minimo di legge, ovvero se superano le quattro settimane grazie alle norme di CCNL o dagli accordi individuali, che possono essere monetizzate (Circ. Min. Lav. 3-3-2005 n. 8).
Se le ferie maturate nell’anno non sono concesse al lavoratore entro i 18 mesi successivi, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi sulle ferie non godute. La scadenza per il versamento in F24 è per il 16 agosto di ogni anno.
Per il lavoratore, le ferie corrispondono esattamente ad un giorno effettivo di lavoro. Per questa ragione oltre ad essere egualmente remunerato (su base oraria o mensile a seconda del contratto), matura tutti i ratei spettanti per la prestazione: tredicesima e quattordicesima (se previste), TFR, ferie, ROL, ex festività ecc..
La disciplina delle ferie si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato, considerando però alcuni casi specifici:
- in caso di lavoro intermittente e lavoro ripartito i periodi feriali maturano in proporzione all’attività effettivamente svolta.
- nel contratto di lavoro a tempo parziale occorre distinguere tra la forma cosiddetta orizzontale e quella verticale: nel primo caso le ferie spettano nella stessa misura goduta dai prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno, mentre nel secondo le ferie devono essere proporzionate alla durata della prestazione.
- nel lavoro a progetto, invece, la normativa in questione non trova applicazione poiché si tratta di prestazioni di natura autonoma e, come tale, la legge Biagi non fa alcun cenno alle ferie.
2. MATERNITÀ/PATERNITÀ
La maternità è disciplinata dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico maternità/paternità) grazie al quale è concesso un congedo obbligatorio di 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 mesi successivi con possibilità di posticipare il periodo di un mese) a tutte le donne in stato di gravidanza che presentano i requisiti indicati nel T.U.
L’indennità economica erogata dall’INPS corrisponde all’80% della retribuzione globale media giornaliera percepita nell’ultimo periodo di paga (quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente al congedo di maternità, comprensivo di rateo giornaliero relativo alle mensilità aggiuntive ed eventuali premi). Il datore di lavoro può integrare l’indennità erogata dall’INPS secondo quanto previsto dal CCNL.
Sono indennizzate dall’INPS tutte le giornate comprese nel periodo tutelato salvo l’applicazione della carenza. Se la lavoratrice è impiegata, sono indennizzi tutti i giorni di calendario comprese le domeniche e con l’esclusione delle sole festività nazionali ed infrasettimanali coincidenti con la domenica. Se è una lavoratrice operaia, l’indennizzo riguarda le giornate lavorative del periodo di assenza (compreso il sabato) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali.
Durante il congedo di maternità, maturano normalmente i ratei di ferie, i ROL, i permessi e il TFR e vengono percepiti regolarmente eventuali assegni familiari.
Il congedo di paternità obbligatoria è indennizzate al 100% a carico dell’INPS per un periodo di 2 giorni da usufruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico, consente di astenersi dal lavoro anche dopo il periodo di congedo obbligatorio e può essere fruito da entrambi i genitori (nei limiti concessi dalla legge). In questo caso, l’indennità è pari al 30% fino al sesto anno del bambino per un periodo non superiore ai 6 mesi complessivo tra i genitori (le giornate sono escluse dal calcolo dei ratei giornalieri) mentre, per i restanti periodi, l’indennità rimane del 30% solo fino all’ottavo anno del bambino se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Durante il periodo di gestazione hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
I genitori con figli di età non superiore ad 1 anno, hanno diritto ad usufruire di riposi giornalieri (art. 39-40 T.U.) per 2 ore al giorno (per lavoratori con orario di lavoro pari o superiore a 6) oppure 1 ora al giorno. In questo caso, l’indennità è commisurata alla retribuzione di riferimento ovvero quella del periodo di paga nel quale si effettuano i riposi.
I permessi per malattia del bambino presentano dei limiti stabiliti dalla legge e non comprendono alcuna retribuzione per il periodo considerato.
Se la gravidanza si interrompe dopo il 180° giorno di gestazione, è considerato come parto (spetta il congedo per i tre mesi successivi alla data presunta del parto). Se l’interruzione è antecedente a questo termine, è considerata malattia. Per la determinazione del periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima dalla data del parto indicata dal certificato.
3. MALATTIA
La malattia è uno stato di salute psico-fisico che non permette al lavoratore la prestazione di lavoro. La salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 comma 1), è tutelata dalla Costituzione.
Il trattamento economico, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, prevede l'indennità a carico dell'INPS per un massimo di 180 giorni nell'anno solare e si riferisce alla generalità degli operai e degli impiegati del terziario mentre, sono a carico del datore di lavoro, le retribuzioni per gli impiegati e i quadri (escluso il settore terziario) e le integrazioni previste dai CCNL per le restanti qualifiche. Per i lavoratori a tempo determinato i trattamenti economici di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti l’evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare.
La retribuzione INPS è nulla per i primi 3 giorni (periodo di carenza da retribuire secondo i CCNL), 50% dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° fino al 180° giorno per anno solare.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria, l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19), ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa. L’assenza a visita medica di controllo potrà comportare l’applicazione di specifiche sanzioni.
In caso di ricovero ospedaliero, i lavoratori non aventi familiari a carico , percepiscono un’indennità giornaliera ridotta a due quinti
La retribuzione media giornaliera è calcolata considerando la retribuzione percepita nel mese precedente l’inizio della malattia o quello più recente nel quale ha ricevuto la retribuzione.
La maggior parte dei CCNL prevedono l’obbligo del datore di lavoro di garantire per certi periodi di tempo tutta o una determinata percentuale della retribuzione al lavoratore assente per malattia, anche in presenza di indennità a carico dell’INPS. In questo caso, l’azienda si farà carico della parte retributiva rimanente.
Per definire la retribuzione netta, bisogna considerare che entrambe le l’indennità di malattia concorrono ad alimentare l’imponibile fiscale mentre, l’indennità erogata dall’INPS, è esclusa dal calcolo dell’imponibile contributiva.
4. INFORTUNIO
L’infortunio è disciplinato dall’art. 2 D.P.R. n. 1124/1965 dove viene stabilito che “l’assicurazione (INAIL) comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Nei primi quattro giorni di infortunio vi è carenza da parte dell’INAIL.
In questa circostanza i datori di lavoro devono corrispondere il 100% del guadagno medio giornaliero per l’intero giorno in cui è avvenuto l’evento e il 60% per i successivi tre (salvo migliori condizioni previste dal CCNL).
Dal quarto al novantesimo giorno, l’INAIL eroga l’indennità nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera è al datore di lavoro spetta l’obbligo di corrispondere la differenza per il raggiungimento del 100%.
Dal 91° giorno di infortunio viene erogata dalla sola INAIL un’indennità pari al 75% della retribuzione media.
La retribuzione media giornaliera è determinata in base ai criteri stabiliti dagli artt. 116 e 117 dei DPR 1124/65 che cambiano a seconda che il lavoratore venga retribuito su base oraria o con un fisso mensile.
Nel primo caso si divide per 6 la retribuzione oraria ordinaria di una settimana alla quale vengono aggiunte le ore di straordinario lavorate nei quindici giorni precedenti all’infortunio (calcolandone la quota oraria). Vengono infine sommati i ratei di ferie (giorni di ferie + giorni di riposo contrattuali × 0,33) considerando anche l’ incremento del 3,33% per ciascuna festività e dell’8,33% (al mese) per le mensilità aggiuntive.
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, la retribuzione media giornaliera è data dalla somma della 25° parte della retribuzione ordinaria mensile, l’importo del lavoro straordinario diviso per 25 (o 12,5 se viene considerata una quindicina) e il compenso per ferie e riposi annui diviso per 300.
Le indicazioni riportate si riferiscono ai principi generali che garantiscono diritti comuni a tutti i lavoratori. I CCNL aumentano queste tutele e disciplinano in maniera differenziata i singoli settori.
Per questa ragione il calcolo della retribuzione nei periodi non lavorati deve tener conto della Contrattazione Collettiva per conoscere i criteri di calcolo da utilizzare nella singola fattispecie.
>> Le tematiche trattate nel presente articolo sono affrontate anche nell'ambito del Master Specialistico in Paghe e Contributi
A cura di Stefania Cogoli, Lorenzo Gabbini, Giulia Gilardoni, Riccardo Piva, Marco Rabai, Maddalena Zucchi (partecipanti all’Executive Master in Direzione del Personale – MI)
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