In tempi non sospetti, noi di Master Journal, avevamo denunciato gli abusi e l’utilizzo distorto che molte aziende e Scuole di formazione fanno dello strumento del tirocinio formativo e di orientamento, spesso semplicemente noto con il termine ‘stage’ (vedi anche i post: ‘Stage, vero o un perfetto specchietto per le allodole?’, ‘Le regole d’oro: 11. Meglio lo stage ‘non garantito’ di quello ‘millantato’). Adesso scattano regole più severe per quelle Scuole di formazione che usano questo strumento come mezzo per attrarre corsisti nei propri Master ed altri percorsi formativi, e per quelle aziende che hanno utilizzato in modo improprio lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento senza valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani nel difficile mercato del lavoro. La restrizione imposta, con l’introduzione dell’art.11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 (nuova manovra finanziaria), sebbene produce il vantaggio di limitare l’inflazionistico uso dello stage nei Master promossi dagli Enti privati (anche quelli più blasonati) e dalle Università, tuttavia presenta il grande svantaggio (almeno da un nostro punto di vista) di limitare drasticamente e forse drammaticamente le opportunità per i meno giovani di fare esperienza in azienda e di farsi apprezzare in molti contesti lavorativi, a causa delle ferree misure sanzionatorie previste dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 12/9/2011.

Vediamo di sintetizzare, per i nostri lettori, i punti più importanti della riforma dell’apprendistato, che coinvolge i tirocini formativi e di orientamento (anche detti ‘stage’), e di rendere più chiara l’interpretazione della normativa:

1.     con l’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 (nuova manovra finanziaria) si è posto l’obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, con l’obiettivo di contrastare l’utilizzo abusivo e distorto dello strumento.

2.     in questa prospettiva, l’art.11 del decreto legge ha per oggetto la sola tutela della promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento. Cioè si è preoccupato di regolamentare quella forma di apprendistato finalizzata ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla formazione al lavoro.

3.     la successiva Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 12/9/2011, ha voluto fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina.

4.     non sono stati fatti rientrare in questa riforma (e quindi rimane invariato il loro campo di applicazione):

·       i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, inoccupati, compresi i lavoratori in mobilità.

·       i tirocini a favore dei disabili, invalidi fisici, psichici, tossicodipendenti ed altre categorie di soggetti svantaggiati destinati a specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

·       i tirocini curriculari, ovvero quei tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici.

Non rientrano, ovviamente, nel campo di applicazione delle regole per l’apprendimento il ‘periodo di praticantato’ richiesto da alcuni Ordini professionali e disciplinato da specifiche normative di settore.

5.     soggetti autorizzati alla promozione del tirocinio sono:

·       le Università

·       le Istituzioni abilitate al rilascio di titoli accademici

·       le Istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale

·       i centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia.

La Circolare, inoltre, in materia di soggetti abilitati alla promozione del tirocinio, specifica che ‘ai fini della repressione degli abusi, i tirocini non possono essere promossi da istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione’.

Si capisce come l’interpretazione letterale della Circolare farebbe immediatamente crollare la promozione degli stage nel circa (e qui la nostra previsione è assolutamente ottimistica) il 90% delle istituzioni private.

6.     soggetti destinatari dell’iniziativa possono essere:

·       gli studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e al corso di dottorato)

·       gli studenti di scuola secondaria superiore

·       gli allievi di istituti professionali e di corsi di formazione

Sempre in merito ai destinatari, la Circolare chiarisce che i tirocini non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione.

7.     il periodo del tirocinio è stato limitato alla durata massima di 6 mesi (proroghe comprese) e può essere promosso e realizzato entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (laurea, diploma, master universitario).

8.     controlli ispettivi e misure sanzionatorie (da applicare alle aziende) sono state previste in caso di tirocini non conformi alla disciplina ed alle norme in materia di apprendistato.

 

Come dicevamo all’inizio di questo ‘post’, la riforma ha il pregio di limitare comportamenti scorretti (che sono stati anche denunciati in questo blog), ma presenta troppe restrizioni e queste rischiano di ulteriormente ingessare il già asfittico mercato del lavoro giovanile. La riforma penalizza soprattutto quei ‘non giovanissimi’, compresi nella fascia di età tra il 25 e i 35 anni, per i quali lo stage rappresentava l'unico strumento per entrare nel mondo del lavoro oltre ad essere una preziosa opportunità per formarsi, farsi conoscere, costruirsi relazioni professionali e fare un'esperienza che arricchisce il curriculum vitae.

Non dimentichiamo che in Italia il tempo medio per trovare un occupazione è di circa 5 anni e mezzo, con punte molto più elevate al sud. Come testimonia, del resto, l'ultima indagine Excelsior di Unioncamere, sono oltre 38.000 i giovani che hanno trovato lavoro grazie allo stage nel 2010.