Misure urgenti per limitare le crisi aziendali: rinvio dell’entrata in vigore codice della crisi di impresa e di insolvenza e composizione negoziata della crisi.
A cura dell'Avv. G. Cherubini, Partner Fondatore EXP Legal e dell'Avv. G. Canale, Associate di EXP Legal
Come verificatosi in tutti i Paesi dell’Europa e non solo, la diffusione del virus Covid-19 ha avuto un forte impatto negativo sulle attività economico-commerciali, comportando gravi crisi aziendali e portando molte imprese al fallimento. In Italia, il Legislatore a fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà ovvero insolventi e conscio della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si è attivato ricercando e promuovendo l’attuazione di detti strumenti.
In virtù di ciò, in data 24 agosto 2021, è stato approvato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 118 che introduce misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale.
Il predetto Decreto è stato in seguito convertito nella Legge del 21 ottobre 2021 n. 147.
Il provvedimento prevede quattro tipologie di intervento e specificatamente:
- il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ( Decreto Legislativo n. 14/2019);
- la modifica della legge fallimentare ed in particolare della disciplina inerente le procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Tali modifiche sono state inserite con lo scopo di favore gli strumenti di composizione negoziale della crisi, cercando di evitare in tal modo il fallimento dell’impresa;
- il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II del Decreto Legislativo n. 14/2019 sulle misure di allerta. Tale rinvio è finalizzato a sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi di impresa.
- l’introduzione dell’istituto della “composizione negoziata della crisi”.
Tale nuova procedura rappresenta indubbiamente l’intervento più significativo e configura un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà ed è finalizzato al loro risanamento, le cui caratteristiche fondamentali verranno di seguito illustrate.
- SOGGETTI BENEFICIARI. L’articolo 2 del Decreto Legge n. 118 /2021, statuisce quanto segue: “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, possono chiedere al segretario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa [..]”. Dall’inciso si evince che possono ricorrere a tale proceduratutti gli imprenditori commerciali, indipendentemente dalla circostanza che siano considerate imprese minori ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sotto soglia ai sensi della Legge Fallimentare, nonché gli imprenditori agricoli – di norma soggetti non fallibili-. L’accesso è consentito tramite una piattaforma telematica utilizzabile dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Al fine di incentivare l’utilizzo di detto strumento, il Decreto Legge n 118/2021 prevede una serie di misure premiali per l’imprenditore, la cui attivazione è garantita a seguito dell’istanza di nomina e della successiva accettazione dell’esperto e si protraggono sino alla conclusione positiva dell’incarico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ci si può riferire alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate di concedere un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito, ritenute operate e non versate e somme dovute a titolo di IVA all’imprenditore che pubblica sul Registro delle imprese il contratto concluso con uno o più creditori ovvero l’accordo sottoscritto con i creditori e dall’esperto. Inoltre, sono state previste anche delle misure protettive per l’imprenditore che decide di avvalersi di tale procedura e che potrà richiedere al momento dell’istanza di nomina dell’esperto o successivamente nel corso della procedura.
- NOMINA DELL’ESPERTO. Una delle peculiarità principali è la nomina del cosiddetto “esperto”, una nuova figura che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2 del Decreto Legge n. 118/2021, dovrebbe agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati al fine di superare la sua condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’esperto verrà scelto da un elenco di esperti formato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. In virtù del ruolo che svolgerà, l’esperto dovrà essere in possesso di approfondite competenze in tema di crisi di impresa e di ristrutturazione aziendali. A tal fine ai professionisti, infatti, è richiesta, oltre alla già prevista iscrizione agli albi professionali dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, anche una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. La richiesta di nomina dell’esperto dovrà essere presentata, tramite apposita piattaforma, al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito si trova la sede legale dell’impresa che chiede l’attivazione della procedura di composizione negoziata. Avvenuta la nomina ed accertata l’assenza di incompatibilità, l’esperto farà pervenire all’imprenditore la propria accettazione dell’incarico depositando contestualmente la stessa anche sulla piattaforma.L’incarico dell’esperto si considererà, comunque, concluso se entro centottanta giorni dall’accettazione, le parti non avranno individuato una soluzione per il superamento della situazione di crisi.
- RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO. Requisito essenziale per l’accesso alla procedura- che giova evidenziare è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza- è l’effettiva perseguibilità del risanamento, che viene verificata attraverso lo svolgimento di un test volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, in assenza di un piano di impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti. Chiaramente, il test non deve essere considerato alla stregua degli indici di crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative di discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test, pertanto, si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.
Questi ed altri temi sono affrontati nei Master in area Lex&Tax.
Ultima modifica il 25/11/2021
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